Art. 219.
Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.
Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia
incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri[Nota1].
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo[Nota2].
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova
patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è
divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2[Nota3].
[Nota1]Comma prima sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, poi modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed infine così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
[Nota2]Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
[Nota3]Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.